antidopingNORME SPORTIVE ANTIDOPING

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NORME SPORTIVE ANTIDOPING

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Come ogni anno mettiamo a disposizione degli arcieri italiani alcuni consigli per non incorrere in brutte sorprese in occasione dei controlli antidoping che possono essere effettuati senza preavviso in tutte le competizioni di calendario

Ambito di applicazione – Le Norme Sportive Antidoping (NSA) costituiscono le uniche norme nell’ambito dell’ordinamento sportivo italiano che disciplinano la materia dell’antidoping e le condizioni cui attenersi nell’esecuzione dell’attività sportiva.
Trovano immediata applicazione con la loro pubblicazione sul sito internet www.nadoitalia.it.
Le Federazioni Sportive Nazionali, le DSA, gli Enti di Promozione Sportiva (di seguito EPS), le Leghe, le Società e tutti gli altri organismi sportivi comunque denominati ricadono nella giurisdizione di NADO Italia e sono tenuti a rispettare le disposizioni delle NSA ed a collaborare con NADO Italia nell’attuazione del programma antidoping.
Gli Atleti ed il Personale di supporto, in virtù della loro affiliazione, tesseramento, accreditamento o comunque della loro appartenenza alle suddette organizzazioni o partecipazione a manifestazioni sportive, hanno l’obbligo di conoscere e rispettare le presenti NSA quale condizione indispensabile per la partecipazione alle attività sportive.
Le presenti NSA si applicano anche a tutti gli atleti ed alle attività sportive paralimpiche.
Gli Atleti o altre Persone saranno tenuti a conoscere cosa costituisca violazione delle norme antidoping e le sostanze vietate e i metodi proibiti che sono inclusi nella Lista (prohibited list) pubblicata annualmente dalla WADA (World Anti-Doping Agency) www.wada-ama.org

2.1 La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’Atleta.
2.1.1 Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini dell’accertamento della violazione delle NSA, infatti, non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l’uso consapevole da parte dell’Atleta.
2.2 Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un Atleta.
2.3 Eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici.
2.4 Mancata reperibilità (Whereabouts Failures).
2.5 Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei Controlli antidoping.
2.6 Possesso di sostanze vietate e ricorso a metodi proibiti.
2.7 Traffico illegale o tentato traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti.
2.8 Somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito
2.9 Complicità.

3.1 Qualsiasi violazione riferita alle fasi del controllo antidoping disposto dalla SVD di cui alla legge 376/2000.
3.2 La mancata collaborazione da parte di qualunque soggetto per il rispetto delle NSA, ivi compresa l’omessa denuncia di circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento di fatti di doping.
3.3 La condotta offensiva nei confronti del DCO e/o del Personale addetto al controllo antidoping, la quale non sia configurabile come violazione dell’articolo 2.5 del CSA.

14.2 Qualora gli atleti si trovino in condizioni di salute tali che richiedano l’uso di particolari farmaci o trattamenti, compresi nella Lista, dovranno attivare la procedura per l’ottenimento di una TUE (Therapeutic Use Exemption – Esenzione a Fini Terapeutici) in conformità a quanto previsto dal D-EFT (Disciplinare per l’Esenzione a Fini Terapeutici). Disciplinare per l’esenzione ai fini terapeutici: pag.144 NSA (Norme Sportive Antidoping).
Si ricorda che i controlli antidoping possono essere effettuati senza preavviso in tutte le competizioni inserite nel calendario FITARCO.
Per qualsiasi richiesta di informazioni si può contattare la Commissione Prevenzione Doping Federale al seguente indirizzo mail: antidoping@fitarco-italia.org (redazione) •

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