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GLI AZZURRI RICEVUTI DA LOTTI
di Foto Michele D’Annibale

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Dopo i successi iridati del 2017, gli azzurri e i dirigenti FITARCO hanno ricevuto l’invito del Ministro Lotti a Palazzo Chigi per un incontro ufficiale

Una giornata importante per il tiro con l’arco italiano che, lo scorso 27 novembre, è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Ministro per lo Sport Luca Lotti.
In virtù dei grandi successi ottenuti nella stagione 2017, distinguendosi a suon di medaglie in tutte le rassegne iridate previste dal calendario internazionale, la FITARCO ha ricevuto l’invito del massimo esponente del governo per quanto riguarda lo sport che, durante i Mondiali di Città del Messico, aveva esaltato con un tweet la grande impresa degli azzurri e che ha voluto incontrarli di persona al loro rientro in Italia.
A partecipare a questo incontro erano infatti presenti i campioni del mondo Marco Galiazzo, Mauro Nespoli e David Pasqualucci, insieme alle iridate junior Lucilla Boari, Vanessa Landi e Tatiana Andreoli. Ad accompagnare gli atleti il Presidente FITARCO Mario Scarzella, il Segretario Generale Marcello Tolu, i Vicepresidenti Paolo Poddighe e Sante Spigarelli e i consiglieri Stefano Osele e Stefano Tombesi.
Il Ministro Lotti si è prima intrattenuto con tutti i presenti per conoscere gli azzurri uno ad uno e per chiedere informazioni sui traguardi ottenuti dall’Italia nella sua storia olimpica e in occasione delle rassegne iridate che ci hanno visti ai primissimi posti in tutti i Mondiali disputati nelle varie specialità nella stagione 2017.
Successivamente sono state anche approfondite con i dirigenti le tematiche relative alle criticità e alle possibili soluzioni relative all’attività di base sul territorio del movimento arcieristico italiano e, più generale, alle condizioni utili per lo sviluppo della disciplina, soprattutto in relazione all’impiantistica e ai rapporti delle Società con gli istituti scolastici.
Poi, gli atleti e i dirigenti, sono stati accolti nell’ufficio del Ministro Lotti, portandogli in dono una delle frecce che Mauro Nespoli ha utilizzato nella finale del Mondiale vinto a Città del Messico, una maglia della Nazionale personalizzata autografata da tutti gli azzurri e un altro presente, un piccolo arco in argento, donatogli direttamente dal Presidente Scarzella. •
(redazione)

PACCHETTO SPORT
La Circolare del Ministro Lotti
Come specificato nella Circolare Federale n.3/2018, nei ventidue provvedimenti relativi alla riforma denominata “Pacchetto Sport”, ideata dal Ministro Lotti e introdotta nella Legge Finanziaria (Legge 27/12/2017, n. 205), pubblicata sulla G.U. n.302 del 29/12/2017, è necessario soffermarsi su alcune novità previste per lo sport dilettantistico che potrebbero interessare direttamente le nostre strutture periferiche nonché le società sportive dilettantistiche affiliate alla FITARCO.

1) Società Sportive Dilettantistiche Lucrative – Commi da 353 a 361
È confermata la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro nella forma di società di persone / capitali.
Il relativo statuto deve riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi:
a. Nella denominazione o ragione sociale contenente la dicitura di “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
b. Nell’oggetto o scopo sociale lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
c. Il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
d. Obbligo di prevedere, nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso di uno specifico titolo del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate o in Scienze e Tecniche dello Sport, ovvero in possesso di laurea triennale in Scienze motorie).
A favore dei soggetti in esame, qualora riconosciuti dal CONI, l’IRES è ridotta alla metà (12%), nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.
In sede di approvazione, con l’aggiunta del n. 123-quater, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è prevista l’applicazione, a decorrere dall’1.1.2018, dell’aliquota IVA ridotta del 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società. In sede di approvazione con la modifica della lett. d) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, c.d. “Jobs Act”, sono ora escluse dalla riconduzione alla subordinazione, oltre alle prestazioni ai fini istituzionali rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche le prestazioni rese, ai predetti fini, a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative. È inoltre stabilito che le prestazioni di cui alla citata lett. d), individuate dal CONI ex art. 5, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 242/99, “costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”. È altresì rivisto il trattamento fiscale applicabile ai compensi derivanti dai contratti di co.co.co. prevedendo che quelli stipulati da:
a. associazioni / società sportive dilettanti-stiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR;
b. società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi di lavoro dipendente assimilato ex art. 50, TUIR.
Inoltre, a decorrere dall’1.1.2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS. Fino al 2022 la contribuzione al citato Fondo è dovuta nel limite del 50% del compenso spettante al collaboratore. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

2) Il Fondo Sport – Comma 362
Al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall’articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.

3) Credito d’imposta erogazioni liberali per ristrutturazione impianti sportivi pubblici (Sport Bonus) – Commi 363-366
A tutte le imprese è riconosciuto un Credito d’imposta pari al 50% delle erogazioni effettuate, nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo. Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare all’Ufficio per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione.
Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione, e fino all’ultimazione dei lavori di ristrutturazione, i soggetti devono comunicare all’Ufficio per lo sport lo stato di avanzamento lavori.
Con decreto, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, dovranno essere fornite le disposizioni applicative necessarie.

4) Limite Esenzione Compensi sportivi dilettanti – Comma 367
È confermato l’aumento da € 7.500 a € 10.000 della soglia entro la quale, come disposto dall’art. 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

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