emergenza covid-19IL TIRO CON L’ARCO VA AVANTIGuido Lo Giudice

emergenza covid-19
IL TIRO CON L’ARCO VA AVANTI
di Guido Lo Giudice

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Il tiro con l’arco può continuare ad essere praticato – in allenamento e in gara – oltre che dagli arcieri di livello internazionale, anche da tutti gli arcieri che gareggiano in competizioni utili per il ranking che qualifica ai Campionati Italiani. Nonostante tutte le restrizioni emanate dalle autorità governative all’interno del DPCM del 3 novembre 2020, gli arcieri italiani “agonisti” potranno quindi continuare ad allenarsi sia al chiuso che all’aperto per prepararsi alle competizioni o eventi riconosciuti “di interesse nazionale”.
La FITARCO ha quindi emanato con la circolare n.61-2020 l’elenco di queste competizioni, che sono state riconosciute dal CONI e dal CIP e pubblicate sui rispettivi siti web. Di seguito pubblichiamo anche quanto descritto dal Dipartimento per lo Sport rispetto al DPCM del 3 novembre 2020 e le risposte alle domande utili che il Ministero ha pubblicato sul suo sito, attinenti all’attività sportiva svolta dagli arcieri.

CHIARIMENTI MISURE PER LO SPORT NELLE TRE AREE A RISCHIO
Dal sito del Dipartimento dello Sport (Presidenza del Consiglio dei Ministri)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 il Governo, nell’ultimo DPCM del 3 novembre 2020 ha suddiviso le regioni in tre aree di rischio (gialla, arancione e rossa), con restrizioni crescenti. Ad essere utilizzati sono i 21 indicatori identificati dal Ministero della Salute per monitorare i dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di prevenzione Covid-19 messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità.
Per quanto riguarda le Regione a rischio medio (zona gialla) lo svolgimento dell’attività sportiva non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020 tranne che per il divieto dell’utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi e nel rispetto degli orari di “coprifuoco” anche per l’attività sportiva.
Pertanto: è consentito svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto e nei centri sportivi all’aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all’aperto. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli. È possibile svolgere attività motoria e sportiva dalle 5 del mattino alle 22 di notte. A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa).
Per quanto riguarda le Regioni a elevata gravità (zona arancione) sono valide le disposizioni di cui sopra ad accezione del fatto che l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all’art. 2, comma 4, lettera b).
Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali. L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e non più all’aperto presso centri o circoli sportivi.
Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all’aperto o al chiuso, senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, agonisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali.
Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP.
Per quanto riguarda il tiro con l’arco si farà riferimento alla Circolare N.61-2020 che pubblichiamo di seguito.

EVENTI E COMPETIZIONI DI INTERESSE NAZIONALE
Circolare Federale n.61/2020

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre u.s., che recita all’art. 1 comma 9, lett. e): “sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva” si riporta di seguito l’elenco degli eventi e competizioni che sono riconosciuti, con apposito provvedimento del CONI e del CIP, “d’interesse nazionale” (al riguardo si ricorda che gli atleti della categoria “giovanissimi” partecipano, agli eventi e competizioni elencate, come specificato nella comunicazione ufficiale del 3 novembre u.s. prot. n. 01925, nella classe “ragazzi”).
Si precisa che, nel medesimo art. 1 comma 9, lett. e) del succitato DPCM si dispone che “Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva”.
Si chiarisce che per tutte le attività di tiro al chiuso e all’aperto, riguardo ai sopra menzionati protocolli, si deve fare riferimento alle norme contenute nelle circolari federali n. 44 del 7 agosto 2020 (protocollo svolgimento gare) e n. 55 del 23 settembre 2020 (allestimento campi di gara indoor), relative a tutte le disposizioni igienico-sanitarie-comportamentali per il contenimento del contagio da Covid-19 e alle norme sulle distanze minime per lo svolgimento delle gare di tiro al chiuso nel rispetto delle normative anti-Covid-19 vigenti.
Si comunica che per svolgere attività oltre le ore 22,00, il DPCM in oggetto, all’art. 1, comma 3, stabilisce che sono consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Si chiarisce, infine, che dovranno essere rispettate ulteriori e più restrittive disposizioni emanate dalle autorità regionali e locali.

VEDI TABELLA EVENTI E COMPETIZIONI DI INTERESSE NAZIONALE

F.A.Q. RELATIVE AL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020
Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?
L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.
L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.

Cosa si intende per “attività individuale”?
Per attività individuale si intende quella svolta senza contatto con altri soggetti e nel rispetto della distanza minima di cui al DPCM 13 ottobre 2020.

Cosa si intende per palestra?
Con il termine “palestra” si intende qualunque locale attrezzato per praticare sport al chiuso, sia individuale che di squadra.

Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale?
Il DPCM del 3 novembre 2020 dispone che la rilevanza nazionale agli eventi e competizioni sportive sia riconosciuta tramite un provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico. Pertanto la definizione comprende tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al Covid-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP.

Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti?
Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall’art. 2 comma 4 lett. b), ovvero “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), in base all’art 3 comma 4 lett. a), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall’art.1 comma 9 lett. e), nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.

È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00?
Si è possibile, poiché in base a quanto disposto dall’art. 1 comma 3, è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste.

PER VISUALIZZARE TUTTE LE F.A.Q. SUL SITO DEL MINISTERO DELLO SPORT
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/#livello_generale

MODULO AUTODICHIARAZIONE PER SPOSTAMENTI PER ALLENAMENTI E GARE
Il link per scaricare il modulo
http://www.fitarco-italia.org/documenti/dettaglioNews.php?id=7577

I LINK UTILI
Tutti i documenti e le notizie utili all’Emergenza Covid-19 sono raccolti qui
http://www.fitarco-italia.org/eventi/dettaglioEvento.php?id=425

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